Eletto per tre anni, dopo ogni rinnovamento triennale del Senato, il Presidente rappresenta la sua Assemblea e dirige i dibattiti. Egli dispone di importanti attribuzioni di ordine costituzionale : in particolare deve essere consultato dal Presidente della Repubblica in caso di scioglimento dell’Assemblea Nazionale o di esercizio dei poteri eccezionali previsti, in caso di crisi, dall’articolo 16 della Costituzione ; nomina 3 dei 9 componenti del Consiglio costituzionale al quale ha la facoltà di sottoporre un testo di legge o un trattato che ritiene contrario alla Costituzione.
L’interim della Presidenza Repubblica fa di lui “la seconda personalità della Republica”.
In caso di vacanza della Presidenza della Repubblica, qualunque ne sia la causa, o in caso di impedimento, il Presidente del Senato esercita provvisoriamente, fino a nuove elezioni, tutte le funzioni del Presidente della Repubblica, salvo l’indizione del referendum popolare, lo scioglimento dell’Assemblea Nazionale e l’iniziativa di revisione della Costituzione.
Il Senato non può essere sciolto ed appare come un elemento di stabità nel panorama istituzionale